Sicurezza: un diritto dovere a valore dinamico
Applicazione D.Lgs. 81/08 e s.m.i


La consulenza offerta si concreta nel supporto operativo connesso all'applicazione ai diversi settori di attività del pacchetto delle norme relative alla sicurezza e prevenzione (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 10.03.98 norme di prevenzione incendi e gestione delle emergenze - D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni per i cantieri presenti all'interno delle strutture interessate). L'approccio non é di tipo "normativo", cioè concentrato sulla semplice risposta tecnica ai provvedimenti di tipo settoriale, ma è finalizzato alla costruzione di un sistema organizzativo di gestione della sicurezza che definisca gli standard aziendali di prevenzione e protezione, stabilisca priorità di intervento e migliori la capacità di gestire e/o limitare situazioni di rischio.

Applicazione D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO


Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

Riordino e coordinamento delle valutazioni in un unico documento, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore.
Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
L’assistenza fornita dalla Consultec S.r.l. agli Enti e aziende in tutti gli adempimenti previsti dal decreto in oggetto, è finalizzata alla “Valutazione del rischio” intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una “Stima” dei fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni
In particolare l'applicazione del D.Lgs. 81/08 prevede:

  1. L'individuazione dei fattori di rischio connessi alle unità produttive: rischi attinenti le attrezzature, i macchinari e gli impianti utilizzati, ovvero derivanti da particolari materiali adoperati (sostanze tossiche, cancerogene, ecc.) o insiti nella struttura degli ambienti di lavoro (salubrità degli ambienti, adeguatezza delle vie di emergenza, ecc.);
  2. la valutazione dei rischi esistenti in azienda per la salute dei lavoratori;
  3. la redazione del documento di valutazione del rischio, contenente inoltre la pianificazione degli interventi di bonifica;
  4. la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI;
  5. la informazione e formazione del personale secondo gli obblighi normativi;
  6. l'organizzazione e gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel caso in cui l’Azienda abbia già messo in atto e reso attivi tutti gli adempimenti previsti per legge ed organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione, la Società è in grado di fornire il proprio supporto tecnico-operativo, in affiancamento al management aziendale, nella gestione dinamica del Sistema Sicurezza che si esplica:

  1. nell’organizzazione delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione “in qualità”, attraverso l’applicazione dei criteri contenuti nelle norme ISO 9000, formalizzando ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti e le interfacce organizzative e tecniche presenti nella gestione della sicurezza aziendale;
  2. nella redazione di Manuale e Procedure della Sicurezza di tipo gestionale (descrizioni attività e responsabilità) ed operativo (istruzioni e norme comportamentali);
  3. nella pianificazione di attività di auditing finalizzate al controllo della corretta gestione dei rischi e della rispondenza dei requisiti di sicurezza degli ambienti suggerendo, ove necessario, gli interventi correttivi più urgenti ed essenziali, seguendo criteri di efficacia ed efficienza per ridurre al minimo i rischi potenziali e per gestire quelli residui;
  4. nella messa a punto di data base e software operativi per il monitoraggio e gestione del Sistema Sicurezza.

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Applicazione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Gli adempimenti legislativi indicati nel D.Lgs. 81/08 prescrivono nello specifico misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili.
La consulenza concerne la pianificazione, progettazione, controllo e gestione delle attività di cantiere rientranti nell’applicazione del decreto, connesse all’esecuzione di opere di manutenzione, ristrutturazione e/o interventi straordinari da eseguirsi nell’ambito delle strutture e infrastrutture a servizio dell’Azienda. La Società può intervenire su tali aspetti mettendo a disposizione dell’Azienda tecnici dotati di specifici titoli e requisiti professionali richiesti per:

  1. ricoprire le figure di coordinatore della progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
  2. l'espletamento degli obblighi normativi in materia;
  3. la redazione, nei modi e tempi indicati dalla normativa, del piano di sicurezza e di coordinamento;
  4. la redazione del fascicolo tecnico.

Eventualmente le stesse competenze tecniche potranno essere validamente adoperate per:

  1. la predisposizione di piani di intervento “programmati” sulle reali necessità dei luoghi;
  2. la formulazione e valutazione di capitolati della sicurezza;
  3. la verifica dei contenuti delle offerte in termini di conformità alle norme di sicurezza;
  4. la redazione del Piano Operativo di Sicurezza- POS;
  5. la redazione del Piano di Installazione, manutenzione, uso e smontaggio - PIMUS;
  6. la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI.
Può altresì essere fornita consulenza specifica finalizzata all’organizzazione di seminari e corsi di formazione e aggiornamento, nonché alla progettazione di interventi formativi personalizzati nell'ambito di programmi di formazione continua.