Modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01 e Nuovo T.U. Sicurezza


Il Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), all'art. 30 riporta gli aspetti di approfondimento concernenti il d.lg. 231/2001 riguardanti:

Definizione di “Modello di organizzazione e gestione”

 “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti di cui agli artt 589 e 590 comma 3 c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.

Caratteristiche  dei Modelli di organizzazione e di gestione

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  • al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  • alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  • alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • alle attività di sorveglianza sanitaria;
  • alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  • alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  • all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  • alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

  • idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
  • per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
  • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
  • un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dello standard OHSAS 18001, si presumono conformi ai requisiti di cui sopra.