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Modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01 e Nuovo T.U. Sicurezza Il Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08), all'art. 30 riporta gli aspetti di approfondimento concernenti il d.lg. 231/2001 riguardanti: Definizione di “Modello di organizzazione e gestione” “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati contravvenzionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, i delitti di cui agli artt 589 e 590 comma 3 c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”. Caratteristiche dei Modelli di organizzazione e di gestione Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli definiti conformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dello standard OHSAS 18001, si presumono conformi ai requisiti di cui sopra. |